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La disciplina di fondo mira a tutelare lo stato di benessere e salute della madre e del bambino nel periodo a monte e a valle del parto, garantendo l’astensione dal lavoro durante i due mesi precedenti e i tre successivi (2+3). Naturalmente non essendo certa la data del parto i cinque mesi di astensione obbligatoria possono aumentare in ragione dell’eventuale ritardo rispetto alla data presunta. L’eventuale ricovero del neonato al momento della nascita sospende a richiesta il periodo di astensione obbligatoria fino al rientro nella casa familiare. Alle lavoratrici è riconosciuta la libertà di modificare la decorrenza dell’astensione obbligatoria dalla previsto regime 2+3 ad uno basato sulla regola del 1+4. L’art. 17 del d.lgs. 151/2001 individua le ipotesi in cui la ASL o la Direzione territoriale del lavoro possono disporre l’anticipazione della data di astensione di un ulteriore mese. L’interruzione di gravidanza, comunque avvenuta, è considerata malattia ai fini dell’applicazione della relativa disciplina. Il congedo di maternità spetta anche in caso di adozione o affidamento a partire dall’ingresso del bambino nella casa familiare e, nei casi di adozione internazionale può essere fruito anche per le visite all’estero al minore prima del suo ingresso in Italia. |
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La tutela della lavoratrice madre si estende a tutta la fase della gravidanza e l’art. 14 del d.lgs. 151/2001 prevede il diritto a Permessi retribuiti per ogni tipo di esame prenatale |
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In tutti i casi in cui la madre (anche se lavoratrice autonoma) non possa occuparsi del bambino (morte, malattia, abbandono, affidamento esclusivo al padre), l’astensione dal lavoro, alle stesse condizioni esaminate sopra, spetta al lavoratore. Nelle ipotesi di adozione e affidamento il lavoratore ha diritto all’astensione se non richiesta dalla lavoratrice e solo per i permessi all’estero delle adozioni internazionali, il congedo è riconosciuto al lavoratore anche se la madre non sia lavoratrice. |
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Il diritto ad assentarsi dal luogo di lavoro è riconosciuto a entrambi i genitori fino al compimento del dodicesimo anno del bambino per periodi frazionati o continuativi non superiori ai sei mesi in caso di presenza di entrambi i genitori o ai dieci mesi in caso di presenza di un solo genitore. Il diritto decorre per la lavoratrice dal termine dell’astensione obbligatoria e per il lavoratore dalla nascita del figlio: la fruizione può essere su base oraria o giornaliera. Il congedo parentale per i due genitori da fruire in modalità alternativa è esteso a tre anni in caso di minore con handicap grave: limitazioni e deroghe sono previste in caso di ricovero a tempo pieno in istituti specializzati. In caso di adozione o affidamento, il congedo parentale può essere fruito per un periodo di dodici anni dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. |
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Nel periodo di congedo per maternità e per paternità, i contratti collettivi nazionali di comparto riconoscono alla lavoratrice o al lavoratore l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. |
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Fino al sesto anno di vita del bambino, il trattamento economico in caso di fruizione del congedo parentale è pari al 30% della retribuzione; fino all’ottavo anno la stessa indennità è dovuta solo in condizioni di reddito previste dall’art. 34 del d.lgs. 151/2001. Nelle ipotesi di adozione o affidamento il trattamento economico è riconosciuto entro i sei anni dell’ingresso del bambino in famiglia. Nell’ambito del congedo parentale, i contratti collettivi prevedono per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, che i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero come previsto per i congedi di maternità e paternità. I genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, secondo la disciplina prevista dai contratti collettivi per i permessi retribuiti. |
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Successivamente al congedo per maternità o di paternità e fino al terzo anno di vita del bambino, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri il contratto collettivo riconosce trenta giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita. Fino ai tre anni di vita del bambino, entrambi i genitori possono assentarsi per la durata della malattia del figlio in modo alternato. Per i figli che si ammalino tra i tre e gli otto anni, ogni genitore può assentarsi per un massimo di cinque giorni lavorativi all’anno. Le ferie sono interrotte in caso di malattia del figlio che richieda ricovero ospedaliero per i periodi previsti dall’art. 47 del d.lgs. 151/2001. Il congedo spetta anche in caso di adozione e affidamento con le regole stabilite dall’art. 50 del d.lgs. 151/2001. |
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I periodi di assenza per congedo parentale o per malattia del figlio, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. |
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Durante il primo anno di vita del bambino, alla madre, o in alternativa al padre nelle ipotesi previste dalla legge, sono riconosciuti due permessi giornalieri di un’ora (cumulabili in caso di orario di lavoro è inferiore alle sei ore) considerati a tutti gli effetti attività lavorativa, durante i quali il genitore può anche allontanarsi dal luogo di lavoro. La finalità dei permessi è quella di garantire le esigenze affettive e nutritive del bambino e possono essere dimezzati in caso di asilo nido istituito dal datore di lavoro nel luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze. In caso di parto plurimo, a prescindere dal numero dei gemelli, i periodi di riposo sono raddoppiati e per la parte eccedente possono essere fruiti anche dal padre. |
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